Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Rapporti con i colleghi – Azione contro la parte per il pagamento del compenso – Richiesta di compensi non dovuti – omessa restituzione documenti al collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che agisca giudizialmente contro il proprio cliente per il pagamento della parcella, peraltro emessa per attività non svolta, e che si rifiuti di restituire al collega commercialista, con cui in precedenza aveva costituito uno studio associato, documenti relativi ai suoi clienti impedendogli o rendendo difficoltoso l’espletamento dell’attività professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 02 Ottobre 1995 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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