Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omesse informazioni al cliente – Ipotesi di non colpevolezza.

Non è disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che, a seguito del trasferimento del proprio studio, abbia omesso di dare informazioni al cliente sullo stato della causa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 7 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. RUGGERINI), sentenza del 8 aprile 2000, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 08 Aprile 2000 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 07 Ottobre 1997
Giurisprudenza CNF

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