Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di lealtà e fedeltà, il professionista che assuma a breve distanza di tempo l’incarico contro un suo ex- cliente e utilizzi contro lo stesso documenti e notizie avute in ragione del mandato precedentemente svolto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 05 Marzo 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 22 Maggio 1996 (avvertimento)
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