Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Valenza captatoria – Divieto.

In tema di pubblicità informativa e di rapporti con gli organi di stampa, deve ritenersi ingiustamente diretta ad accaparrare clientela ed a gettare discredito sulla categoria forense la pubblicazione di notizie dirette a promuovere, attraverso una sorta di continua celebrazione del proprio ruolo dal chiaro sapore concorrenziale, la propria immagine professionale piuttosto che non l’esigenza dell’informazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 12 dicembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. CARDONE), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 19 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 12 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment