Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Modalità.

Viola gli artt. 17 e 19 c.d.f. l’avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l’illiceità del contegno dell’incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all’organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l’attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 268

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 31 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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