Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Limiti.

I superiori principi della dignità, del decoro e della lealtà, ai quali la professione legale deve ispirarsi anche nella comunicazione informativa lecita, costituiscono principi comportamentali che, nello specifico ambito della disciplina della concorrenza e della pubblicità, sono volti a garantire la tutela della collettività in un ambito caratterizzato dalle asimmetrie informative e nel quale risalta la primaria esigenza di contemperare l’interesse al libero dispiegamento delle dinamiche concorrenziali con l’interesse dalla protezione della fede pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini, quale è principalmente il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e garantito e, prima ancora come suo postulato, l’acquisizione della conoscenza e coscienza dei diritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 268

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Dicembre 2001
Giurisprudenza CNF

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