Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Vita privata – Dovere di correttezza, lealtà e probità – Utilizzo di un bene non pagato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al decoro e alla dignità professionale l’avvocato che utilizzi personalmente un bene (nel caso in questione un’automobile) che ben sapeva non essere stato pagato. Ciò in quanto il professionista deve usare, anche nella vita privata, uno stile che lo contraddistingua e lo faccia apprezzare per il distacco e la superiore obiettività rispetto alle contingenze della vita quotidiana. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 19 gennaio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 288

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 288 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 19 Gennaio 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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