Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale l’avvocato che usi nei confronti di colleghi, del direttore e di agenti carcerari e negli scritti da lui indirizzati ad enti pubblici frasi offensive e non consoni al linguaggio corretto e misurato con cui l’avvocato ha l’obbligo di esprimersi. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 14 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GAZZARA), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 30 Dicembre 1997 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 14 Dicembre 1995 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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