Il diritto di astenersi dalle udienze, come il diritto di non aderire alla astensione, sono istituzionalmente garantiti e devono essere esercitati liberamente dal professionista, né gli organi istituzionali dell’avvocatura possono intervenire sulla scelta operata se non nei casi in cui l’esercizio del diritto (di lavorare o di astenersi) si attivi con modalità tali da cagionare danni ai colleghi, ovvero costituisca violazione del dovere di solidarietà e porti discredito alla dignità e decoro dell’avvocatura. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente il professionista che, sebbene fosse stato indetto lo sciopero dell’avvocatura, aveva partecipato ad una udienza davanti al TAR, per evitare un grave danno alla sua cliente, avendo peraltro come legale della controparte l’avvocatura distrettuale dello Stato, che non aveva aderito allo sciopero). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 16 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 27 Settembre 1999 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 16 Giugno 1994
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