Il diritto di astenersi dalle udienze, come il diritto di non aderire alla astensione, sono istituzionalmente garantiti e devono essere esercitati liberamente dal professionista, né gli organi istituzionali dell’avvocatura possono intervenire sulla scelta operata se non nei casi in cui l’esercizio del diritto, di lavorare o di astenersi, si attivi con modalità tali da cagionare danni ai colleghi, alla parte, ovvero costituisca violazione del dovere di solidarietà e porti discredito alla dignità e decoro dell’avvocatura. (Accoglie il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 159/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Giugno 1996 (avvertimento)
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