Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento ed omesso versamento somme – Omesse informazioni al cliente – Omesso rendiconto – Illecito deontologico.

L’avvocato che non informi il cliente sullo stato della causa e non comunichi allo stesso il ricevimento di somme incassate in ragione del mandato trattenendole altresì, senza autorizzazione, a compensazione delle competenze professionali, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del principio di probità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti del professionista, della complessità e dei lunghi termini temporali del rapporto professionale, della delicatezza dell’incarico e della difficoltà dei contatti con l’assistita, stante la costante emotività della stessa, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 5 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Gazzara), sentenza del 2 giugno 1998, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 02 Giugno 1998 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 05 Ottobre 1995 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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