Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la parte assistita – Omesse e false informazioni al cliente – Negligenza nello svolgimento del mandato – Omesso espletamento del mandato – Richiesta di acconti non dovuti – Omessa informativa al C.d.O. – Illecito deontologico.

Il professionista che espleti con ripetuta e costante negligenza le pratiche a lui affidate, ometta di adempiere il mandato ricevuto, rappresenti circostanze false ed ometta di dare informazioni alla parte assistita sull’andamento delle procedure, approfitti di rinvii d’udienza per ottenere acconti di denaro ed infine non dia riscontro alle richieste di informativa da parte del C.d.O. pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per 10 mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 marzo 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 29 settembre 1998, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 29 Settembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Marzo 1996 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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