Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e lealtà – Esercizio di attività in periodo di sospensione – Compensazione somme – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che viola i doveri di correttezza e lealtà, l’avvocato che nonostante sia stato cautelarmente sospeso assuma un incarico professionale e trattenga arbitrariamente somme dei clienti a titolo di compenso senza alcuna autorizzazione. (Nella specie considerati i significativi precedenti disciplinari è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GAZZARA), sentenza del 3 dicembre 1998, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 03 Dicembre 1998 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Giugno 1996 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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