Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – rapporti con la controparte – Dovere di segretezza e riservatezza – Missiva di risposta a collega inviata a mezzo fax – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Non configura una ipotesi di violazione del dovere di segretezza e riservatezza l’invio di una missiva a mezzo fax nello studio professionale del collega destinatario, essendo il fax un mezzo tecnico per la comunicazione di notizie riconosciuto legittimo e adeguato. (Nella specie è stato assolto dall’addebito di aver violato il dovere di segretezza e riservatezza l’avvocato che aveva inviato alla controparte, presso il fax dello studio professionale di cui la stessa era titolare, una lettera contenente notizie di carattere personale. La sanzione della censura è stata pertanto sostituita con quella dell’avvertimento, considerando che era rimasta accertata la responsabilità su un capo di incolpazione per il quel peraltro non era stato proposto il ricorso). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 19 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 31 gennaio 2005, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 31 Gennaio 2005 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Marzo 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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