Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con il collega – Giudizi diffamatori sul C.d.O. – Illecito deontologico.

Il diritto di critica non può trasmodare in attacco alla sfera privata delle persone e deve comunque rispettare i limiti della verità, pertinenza e continenza; pertanto l’avvocato che accusi immotivatamente il collega di comportamenti truffaldini ed esprima giudizi diffamatori nei confronti del C.d.O. pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 20 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 21 luglio 1999, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 21 Luglio 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 20 Novembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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