Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con il C.d.O. – Obbligo di fornire chiarimenti – Violazione – Illecito deontologico – Sussiste.

Viola il dovere di correttezza l’avvocato che, invitato dal consiglio dell’ordine di appartenenza a fornire chiarimenti in merito al suo comportamento, trascuri di rispondere ai reiterati solleciti. (Congrua è stata ritenuta la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 21 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 12 Maggio 1997 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 21 Gennaio 1993 (censura)
Giurisprudenza CNF

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