Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con i colleghi – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi in scritti difensivi espressioni sconvenienti ed offensive verso il giudice e il collega di controparte a nulla rilevando l’eventualità che tale comportamento sia stato una reazione al comportamento spregiudicato e non legittimo del collega avversario.(Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 aprile 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 18 giugno 2002, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 18 Giugno 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 26 Aprile 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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