Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Volantinaggio in pubblica udienza – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dell’obbligo di dignità e riservatezza professionale, il professionista che, in pubblica udienza, tramite volantinaggio, diffonda lettere riservate scambiate con il collega, suscitando commenti e reazioni non compatibili con il decoro della categoria. (Nella specie pur in considerazione dell’inesistenza di alcun intento offensivo verso il collega o verso il C.d.O. è stata confermata la sanzione minima dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 23 agosto 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Danovi), sentenza del 2 giugno 1998, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 02 Giugno 1998 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 23 Agosto 1995 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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