Costituisce illecito disciplinare l’uso abusivo del titolo di avvocato e l’esercizio dell’attività professionale al di fuori del distretto, da parte di un procuratore legale effettuato antecedentemente alla legge n. 27/1997; infatti tale disposizione normativa, che ha sostituito il titolo di avvocato a quello di procuratore, non costituisce certamente ius superveniens rilevante ai fini del giudizio disciplinare in corso, e non ha neppure efficacia retroattiva, né effetto sanante per l’infrazione precedentemente commessa. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Potenza, 6 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 06 Novembre 1997 (censura)
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