Secondo il costante orientamento giurisprudenziale del CNF, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad un’udienza, per altri concomitanti impegni processuali, non garantendo un’adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini dell’illecito disciplinare che siffatto comportamento non abbia determinato alcun pregiudizio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 4 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 22 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Maggio 2005
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