Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di probità, lealtà e decoro – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non provveda all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi incorrendo peraltro nel protesto di cambiali. (Nella specie la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 4 è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia 11 dicembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 13 Luglio 2001 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 11 Dicembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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