Integra grave violazione degli artt. 5 e 6 del C.D.F. il comportamento dell’avvocato che, senza esserne legittimato, agisca con piena consapevolezza in luogo del curatore richiedendo per conto di una società fallita a mezzo di atto di precetto il pagamento di quanto alla stessa dovuto in forza di titolo giudiziale, nonostante la conoscenza dell’avvenuto fallimento della medesima assistita, e ciò ad onta della modestia della somma precettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 settembre 2007)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 31 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Settembre 2007
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