Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di probità, lealtà e correttezza – Violazione

Integra grave violazione degli artt. 5 e 6 del C.D.F. il comportamento dell’avvocato che, senza esserne legittimato, agisca con piena consapevolezza in luogo del curatore richiedendo per conto di una società fallita a mezzo di atto di precetto il pagamento di quanto alla stessa dovuto in forza di titolo giudiziale, nonostante la conoscenza dell’avvenuto fallimento della medesima assistita, e ciò ad onta della modestia della somma precettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 settembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 266

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 31 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Settembre 2007
Giurisprudenza CNF

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