Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola i doveri deontologici di correttezza, probità e dignità l’avvocato che trattenga arbitrariamente somme di altrui spettanza, che offenda un collega, che richieda il pagamento di una parcella basata su importi non previsti dalle tariffe professionali, che non informi i clienti sullo stato delle pratiche e non risponda alle missive del C.d.O. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione di un anno). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 29 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. CADDEO), sentenza del 14 ottobre 1997, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 14 Ottobre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 29 Settembre 1995 (sospensione)
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