Pone in essere un comportamento rilevante disciplinarmente l’avvocato che presta la propria attività in conflitto di interessi ed affida la difesa di una controparte ad un avvocato del suo studio. (Nella specie la pena della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 17 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. GAZZARA), sentenza del 18 dicembre 1997, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 18 Dicembre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 17 Ottobre 1994 (sospensione)
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