Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di lealtà e correttezza – Violazione

A seguito della sentenza con la quale il Tribunale abbia annullato un contratto preliminare di compravendita, condannando il convenuto a restituire alla controparte gli assegni posdatati da questi consegnati a titolo di acconto, viola l’art. 6 del C.D.F. il professionista che, per conto dello stesso convenuto assistito nel medesimo giudizio, alleghi alla presentazione di un ricorso ex art. 511 c.p.c. palesemente improponibile gli assegni oggetto del suddetto ordine giudiziale di restituzione, trattandosi di iniziativa non finalizzata a paralizzare legittimamente l’azione di controparte e dunque inidonea a realizzare fini di giustizia cui l’esercizio dell’attività forense è funzionale (nella specie, il CNF ha ritenuto più adeguata e proporzionata alla violazione la sanzione dell’avvertimento in luogo della censura irrogata dal COA). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 23 novembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 264

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 23 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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