Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di decoro, probità, dignità, lealtà e correttezza – Praticanti avvocati – Apposizione firme apocrife al fine di attestare il compimento della pratica professionale – Violazione – Sanzione – Misura – Principio parità di trattamento – Censura – Adeguatezza

In tema di violazione deontologica realizzata mediante l’apposizione di sottoscrizioni apocrife sul registro delle presenze ai Corsi di formazione professionale istituiti dai Collegi territoriali, va riformata, in ossequio al principio della parità di trattamento, la decisione del C.d.O. che, accertato l’illecito, abbia applicato la misura della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due, qualora il C.N.F., in caso analoghi, abbia invece ritenuto di applicare la più mite sanzione disciplinare della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 02 Novembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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