L’avvocato che tace alla controparte ed al suo patrono la pendenza di altro processo contumaciale allo scopo di concludere una transazione su presupposti erronei pone in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà e probità. (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 14 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. QUINZIO), sentenza del 30 dicembre 1995, n. 168
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 30 Dicembre 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 14 Luglio 1994 (sospensione)
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