L’avvocato che ometta di provvedere alla fatturazione dei compensi professionali pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere fiscale a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 21 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 21 Luglio 1998 (censura)
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