Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Rapporti con la parte assistita – Accanimento giudiziale – Illecito deontologico.

L’avvocato che, a vantaggio del proprio cliente, ipotizzi reati a carico della controparte per fatti che sappia non veri, denunciandoli o concorrendo a denunciarli, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie l’avvocato perseguiva la controparte con denunce penali per estorsione pur essendo consapevole dei reali rapporti intercorrenti fra questa e il suo assistito. E’ stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 4 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 novembre 2000, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 23 Novembre 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 04 Dicembre 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

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