Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che alteri, se pur con il consenso del cliente, il mandato rilasciato da questi ad altro collega e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 5 maggio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 29 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 05 Maggio 2000 (sospensione)
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