Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di riservatezza – Rapporti con le parti – Diffusione di notizie coperte da segreto professionale – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che nel ricorso per decreto ingiuntivo avverso propri clienti, per il soddisfacimento di crediti professionali, riferisca dell’attività svolta con dovizia di particolari riguardanti episodi coperti dal segreto professionale. (Nella specie la pena della sospensione è stata ridotta da un anno a mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 15 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 22 marzo 1997, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 22 Marzo 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 15 Novembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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