Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di riservatezza – Dovere di verità – Diffusione di notizie apprese in ragione del mandato – Espressioni offensive nei confronti di ex-clienti – Autentica di firma non verificata – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che autentichi firme apposte non in sua presenza e che diffonda notizie apprese in ragione del mandato svolto ed usi espressioni offensive e minacciose nei confronti di ex-clienti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 2 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 16 Febbraio 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 02 Dicembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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