L’avvocato che trattenga fascicoli d’ufficio, riconsegnandoli solo dopo ripetuti solleciti, e usi espressioni offensive verso il funzionario capo della cancelleria, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 13 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 13 Giugno 1995 (censura)
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