Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur senza farne parte, contribuisca concretamente al rafforzamento ed alla realizzazione degli scopi di una organizzazione di tipo mafioso diventando latore di messaggi criptati provenienti dalle carceri e contribuendo in maniera fattiva alla gestione del patrimonio mafioso abusando e strumentalizzando la propria funzione difensiva. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 17 Gennaio 2005 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Marzo 2004 (radiazione)
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