Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Falsità in atti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che falsifichi l’indicazione del nominativo del mittente di un telegramma indirizzato all’ufficiale giudiziario al fine di interrompere una procedura esecutiva nei confronti di un suo cliente. (Nella specie l’avvocato aveva chiesto all’ufficiale giudiziario, con telegramma contenente la firma falsa del collega, l’interruzione del pignoramento nei confronti del suo cliente. E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 26 settembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 26 Settembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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