Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che sostituisca le conclusioni di merito in un ricorso ex articolo 700 c.p.c., gia depositato avanti l’autorità giudiziaria e per il quale il giudice si era già pronunciato. (Nella specie, in una causa di lavoro, il professionista aveva sostituito l’ultimo foglio del ricorso inserendo la domanda di “riassunzione in servizio”, dopo che il pretore aveva già emesso il provvedimento di rigetto, avendo rilevato l’inesistenza della domanda tendente alla predetta riassunzione. E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. ZURLO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 23 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 02 Dicembre 1997
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