Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e dignità – Divieto di patto di quota lite – Compenso consistente in una percentuale dei crediti litigiosi – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del c.d. «patto di quota lite» l’avvocato che concordi con il cliente il compenso in una percentuale del 50%, del credito per cui è stata instaurata la causa. (Nella specie, è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 6 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 10 dicembre 1998, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 10 Dicembre 1998 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Febbraio 1995 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment