Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, revocato quale difensore d’ufficio, solleciti ad imputati detenuti la sua nomina quale difensore di fiducia e che, nominato difensore, si allontani dall’aula d’udienza senza darne omunicazione al giudice e non consentendo pertanto la propria sostituzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Giugno 1994 (avvertimento)
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