Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento di obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta reiteratamente di adempiere alle obbligazioni assunte, nei confronti di un proprio cliente, a seguito di una procedura conciliativa per la quale si era impegnato a consegnare una certa somma di denaro a fini risarcitori. (Nella specie, in considerazione dell’avvenuto adempimento, se pur tardivo, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Dicembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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