Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, servendosi di rivelazioni telefoniche avute in un procedimento penale a carico di un proprio assistito, in una missiva eserciti pressioni e minacce nei confronti della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 03 Marzo 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Novembre 2001 (censura)
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