Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la controparte – Pressioni e minacce – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, servendosi di rivelazioni telefoniche avute in un procedimento penale a carico di un proprio assistito, in una missiva eserciti pressioni e minacce nei confronti della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 03 Marzo 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Novembre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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