Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Diffusione a mezzo stampa di corrispondenza scambiata con il collega – Attività difensiva scorretta – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che abbia organizzato una conferenza stampa sul caso oggetto del suo mandato difensivo e per l’occasione abbia diffuso la corrispondenza riservata intercorsa con il collega. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 2 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 18 Maggio 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 02 Giugno 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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