L’avvocato che si presta a effettuare un’operazione di riciclaggio di denaro di provenienza illecita traendo un personale vantaggio economico dalla partecipazione alla stessa, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della radiazione è stata sostituita con quella della cancellazione dall’albo). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 294
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 31 Dicembre 1999 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Dicembre 1997 (radiazione)
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