Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Dovere di evitare incompatibilità – Dichiarazioni mendaci rese ai fini dell’iscrizione all’albo – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, pur essendo dipendente di ente pubblico, dichiari mendacemente di non trovarsi in causa di incompatibilità, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 51

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 13 Maggio 1998 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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