L’avvocato è tenuto ad avere una condotta specchiatissima ed illibata sia nell’ambito dell’attività professionale che nella vita privata. Pertanto è deontologicamente rilevante il comportamento che violi i principi di probità, dignità e decoro, anche se posto in essere nell’ambito di relazioni private e non rientranti nell’esercizio proprio della vita privata. (Nella specie peraltro la missiva che conteneva minacce, anche se non conteneva un riferimento preciso all’incarico professionale ricevuto, comunque aveva natura e contenuto di carattere professionale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 03 Marzo 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Novembre 2001 (censura)
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