L’avvocato è tenuto ad avere una condotta specchiatissima ed illibata sia nell’ambito dell’attività professionale che nell’abito della vita privata. Pertanto il professionista che, abusando della sua posizione di docente, compia atti sessuali con una sua alunna minorenne, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità dignità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 23 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 270
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 12 Dicembre 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 23 Novembre 1999 (sospensione)
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