L’avvocato è tenuto ad avere una condotta specchiatissima ed illibata sia nell’ambito dell’attività professionale che nell’ambito della vita privata. Pertanto il professionista che compia atti di libidine violenti ed atti osceni pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perche´ lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 9 luglio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 17 maggio 2000, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 17 Maggio 2000 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 09 Luglio 1999 (cancellazione)
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