Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità dignità e decoro – Violenza privata verso terzi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del decoro e probità propri della classe forense l’avvocato che, per estrinsecare il suo pensiero politico, afferri una persona (nella specie un minore extracomunitario che offriva oggetti nella pubblica via), la trattenga e la trascini contro il suo volere incorrendo peraltro nel reato di violenza privata sanzionato dal giudice penale. (Nella specie la sanzione della sospensione per anni uno è stata sostituita dalla sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 230

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Dicembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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