Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità, dignità e decoro – Violazione dovuta a grave colpa – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che per ingenuità grave si lasci coinvolgere in una associazione avente finalità delittuose, e sia per questo condannato per il reato di associazione per delinquere, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante in quanto lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 15 settembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Panuccio), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 25 Febbraio 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Settembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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