Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità, dignità e decoro – Partecipazione a società di credito – Gestione irregolare – Vendita di beni in danno ai creditori – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, quale amministratore e consigliere d’amministrazione di due società finanziarie partecipi in maniera essenziale a una gestione irregolare dell’attività arrecando gravi danni ai risparmiatori, tali da essere imputato per i reati di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, e abbia inoltre venduto i propri beni in danno ai creditori. (Nella specie per l’intervenuto patteggiamento in sede penale, non potendosi accertare l’entità della responsabilità dell’avvocato nell’ambito di una delle due società la sanzione della sospensione per mesi sei è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mondovì, 16 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 21 luglio 1999, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 21 Luglio 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera del 16 Dicembre 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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