Il professionista che nella funzione di curatore fallimentare distragga beni del debitore a vantaggio personale, anche se tali beni non erano da acquisire al fallimento, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 1o ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 17 novembre 1998, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 17 Novembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera del 10 Ottobre 1996 (sospensione)
0 Comment